Il rinvenimento di un veicolo abbandonato da parte degli Organi di Polizia
A seguito di alcuni quesiti sottoposti alla mia attenzione, in particolare in questi ultimi tempi, ho deciso di argomentare la tematica in questione in forma scritta anche se, in passato, avevo avuto modo di riferire verbalmente, a diversi interlocutori, il mio pensiero.
La normativa di riferimento (art. 183 del Decreto Lgs. 152/06), afferma che è un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore “si disfi, o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”;
Il sopra citato Decreto Legislativo 152/06, nel tempo, ha subito delle integrazioni e modificazioni, in particolare, nel caso in specie, sono stati aggiunti gli artt. 184 bis e 184 ter; questi due articoli hanno indicato quando una sostanza od oggetto è da considerare “sottoprodotto” e non rifiuto e quando un “rifiuto cessa di essere tale”;
Al solo fine di ricostruire l’evoluzione normativa de quò, mi permetto di ricordare a coloro che andranno a leggere la presente che, già nel novembre 1997, in occasione di una delle modifiche ed integrazioni del Decreto Lgs. 22/97, (RONCHI bis e/o RONCHI ter) il Legislatore intervenne nella materia ed aggiunse il 6° comma all’allora art. 46; in particolare con la promulgazione di questa nuova normativa speciale, si andò a modificare un’altra legge speciale, ovvero, l’art. 103 del D.Lgs. 285/92, quando, le parole “demolizione” vennero sostituite con “la cessazione della circolazione di veicoli a motore non avviati alla demolizione” su aree pubbliche. (vedi comma 6 quinquies, art. 46 D.Lgs. 22/97). All’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “la distruzione, la demolizione” sono sostituite dalle parole: “la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione.
Dopo questa parentesi riepilogativa relativa all’evoluzione della normativa ambientale, è bene ritornare al caso concreto e sviluppare la problematica in oggetto.
Come detto nella mia precedente riflessione, nell’adozione della normativa di settore vanno acclarati gli indirizzi normativi e giuridici: “è un rifiuto tutto quello che il suo possessore, con una manifestazione di volontà, intenda dichiararlo tale nonché, tutto ciò il quale non presenta più le caratteristiche per lo scopo per il quale è stato immesso sul mercato; nel caso in specie potremmo dire “in circolazione”.
Per completezza del caso trattato, va detto che antecedentemente all’emanazione del D.Lgs 152/06, il Legislatore aveva emanato, sempre in recepimento della Direttiva Comunitaria, il Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209, il quale ha per oggetto l’attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso meglio individuati dal D.Lgs 285/92 con le sigle “M1 ed N1”, nonché le caratteristiche tecniche dei centri per autodemolizione.
L’art. 5 del Decreto Lgs. 209/2003, stabilisce che il proprietario di un autoveicolo che intende destinarlo alla demolizione lo consegna ad un Centro di Raccolta per la Messa in Sicurezza, la Demolizione, il Recupero dei materiali e la Rottamazione; Centro già autorizzato ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs 152/06. L’articolo in questione stabilisce altresì che, il proprietario dell’autoveicolo destinato alla demolizione può consegnarlo al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato per la successiva consegna a un centro di raccolta qualora, detto concessionario o gestore, intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione.
Diversamente il proprietario dell’autoveicolo incorre nella sanzione prevista dall’art. 13, comma 2, dello stesso Decreto.
Ebbene, capita sempre più spesso che diversi Organi facenti funzioni di Polizia Stradale applicano già, al momento del rinvenimento di un autoveicolo abbandonato su area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico, ovvero, su area privata, a carico dell’ultimo proprietario accertato, la sanzione prevista dall’art. 13, comma 2, del D.Lgs 209/2003.
Ebbene, atteso che prima dell’applicazione della sanzione, a mio avviso, l’Organo accertatore ha l’obbligo di definire compiutamente l’accertamento del sito (area pubblica e/o area privata), l’individuazione dell’ultimo proprietario dell’autoveicolo rinvenuto e, successivamente, l’individuazione della violazione e quindi l’applicazione della giusta sanzione (violazione dell’art. 192 del D.Lgs 152/06, sanzionata dall’art. 255 comma 1^ stesso Decreto) ovvero (violazione art. 5 del D.Lgs 209/03, sanzionata dall’art. 13 comma 2 stesso Decreto).
Quando l’una e quando l’altra?
Atteso:
- che leggendo in forma comparata l’art. 231 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e l’art. 5 del Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209, non troviamo mai la voce “abbandono”;
D.Lgs 152/06
ART. 231 (veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)
1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2002, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 210. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore. 2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio di cui al comma 1 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro. 3. I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all’adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460. 4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell’autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l’assunzione, da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell’impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA). 5. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale deve comunicare l’avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso. 7. I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5. 8. Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull’apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 9. Agli stessi obblighi di cui ai commi 7 e 8 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell’articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell’articolo 215, comma 4 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 10. E’ consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore o dei rimorchi ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L’origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. 11. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l’attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione e’ tenuta a certificarne l’idoneità e la funzionalità. 12. L’utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 10 e 11 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente. 13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all’individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 11. Fino all’adozione di tale decreto, si applicano i requisiti relativi ai centri di raccolta e le modalità di trattamento dei veicoli di cui all’Allegato I del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
|
D.Lgs 209/03
Art. 5. 1. Il veicolo destinato alla demolizione e’ consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, e’ consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta. 2. A partire dalle date indicate all’articolo 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: «PRA», e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all’automercato. 3. Il produttore di veicoli organizza, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta dei veicoli fuori uso opportunamente distribuiti sul territorio nazionale ovvero individua centri di raccolta, opportunamente distribuiti sul territorio nazionale, presso i quali e’ assicurato il ritiro gratuito degli stessi veicoli. 4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso, come determinati dal decreto di cui al comma 15. 5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti. 6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato rilascia al detentore apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilità’ civile, penale e amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo. Detta dichiarazione contiene i dati identificativi del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso veicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore, nonché’, se assunto, l’impegno a provvedere direttamente alla cancellazione del veicolo dal PRA. In tale caso il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato effettua, con le modalità’ di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà’ e della carta di circolazione relativi al veicolo. Detto concessionario o gestore, entro sessanta giorni dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, acquisisce dallo stesso centro e consegna al detentore il certificato di rottamazione, conservandone copia. 7. Al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo o, nei casi di cui al comma 6, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all’allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall’impegno a provvedere direttamente alla cancellazione dal PRA, se non ancora effettuata, nonché’ al trattamento del veicolo. 8. Salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, lettera a), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro tre giorni dalla consegna del veicolo, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà’, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 9. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8. 10. Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna al competente ufficio del PRA delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell’automercato sull’apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformità’ alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 e’ soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell’articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell’articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. 12. Il rilascio della dichiarazione di cui al comma 6 o del certificato di rottamazione di cui al comma 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità’ civile, penale e amministrativa connesse alla proprietà’ ed alla corretta gestione dello stesso veicolo. Il rilascio del certificato di cui al comma 7 libera, altresì’, a partire dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato dalle responsabilità’ assunte ai sensi del comma 6. 13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale. 14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità’ stabiliti in conformità’ alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 15. Entro il 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività’ produttive, sulla base di un apposito studio relativo al monitoraggio delle attività’ di trattamento, predisposto dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e i servizi tecnici, di seguito denominata APAT, nonché’ sulla base delle informazioni fornite dall’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 8, comma 4, sono stabilite le modalità’ atte a garantire il ritiro gratuito del veicolo fuori uso con valore di mercato nullo o negativo, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, e la metodologia di calcolo della valutazione economica dello stesso veicolo, nonché’ le modalità’ per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi stabiliti all’articolo 7, comma 2.
|
- che i due articoli sopra citati sono stati inseriti dal Legislatore all’interno di queste due “normative speciali” attribuendo loro le modalità di gestione dei veicoli a motore; il primo per veicoli industriali o trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre quello del conducente mentre, il secondo, per quelli di tipologia diversa così come contraddistinti dal Codice della Strada (Lgs 285/92), con le sigle “M1 ed N1”;
Stabilito:
- che, le disposizioni normative di che trattasi, disciplinano, esclusivamente, le modalità di gestione di un veicolo a fine vita e non l’ipotesi dell’abbandono, a mio avviso, l’Organo accertatore dovrà procedere nel modo che segue:
- relativamente alla violazione dell’abbandono di un autoveicolo, vanno applicate le disposizioni generali stabilite per coloro che abbandonano qualsivoglia tipologia di rifiuto (art. 192 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sanzionato dall’art. 255 e/o 256, dello stesso Decreto a seconda dello status giuridico del proprietario (autoveicolo intestato a persona fisica e/o autoveicolo intestato a persona giuridica).
- sarà contestata la violazione dell’art. 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2003 n. 209, sanzionata dall’art. 13 comma II^ del succitato Decreto a carico di coloro che, anziché consegnare il proprio autoveicolo destinato alla demolizione presso un Centro di Raccolta, debitamente autorizzato al recupero delle parti ed alla demolizione, lo conferisca presso la sede operativa del titolare di un’attività di Autofficina meccanica e/o Autocarrozzeria piuttosto che di un’officina di Elettrauto, al fine dell’esclusivo recupero delle parti di ricambio (cannibalizzazione dell’autoveicolo da rottamare) da utilizzare nelle normali pratiche di riparazione.
E’ consuetudine poi, a seguire, che, sia titolare dell’Autofficina Meccanica, dell’Autocarrozzeria o dell’Elettrauto che conferisce, successivamente, l’autoveicolo cannibalizzato al titolare del Centro di Autodemolizione con implicita violazione concorsuale dei partecipanti, più precisamente:
- I titolari dell’Autofficina Meccanica, dell’Autocarrozzeria o dell’Elettrauto, nonché il titolare del Centro di Recupero a cui verrà consegnato l’autoveicolo cannibalizzato, destinato alla demolizione incorreranno, in concorso, nella violazione dell’art. 208, sanzionata dall’art. 256 comma I, lett. b) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (sanzione penale), per esercizio dell’attività di gestione di rifiuti pericolosi, consistente nelle operazioni di smontaggio e recupero delle parti di ricambio in assenza di autorizzazione, in concorso ,, anche, con l’ultimo proprietario dell’autoveicolo rottamato, qualora trattasi di persona giuridica.
- Nel caso in specie, il titolare del Centro di Recupero per la Messa in Sicurezza e la Demolizione dell’autoveicolo preso in carico, incorrerà anche nella violazione dell’art. 256, comma IV^ del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione di cui risulta beneficiario poiché, nella stessa, vengono inserite specifiche disposizioni normative già individuate dalle vigenti norme tecniche di attuazione (Decreti Ministeriali e Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, ecc).
- Nel caso in cui l’ultimo proprietario che consegna un autoveicolo presso la sede di un’Autofficina Meccanica, un’Autocarrozzeria o un Elettrauto, sia una persona fisica, a costui dovrà essere contestata la violazione dell’art. 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2003 n. 209, sanzionata dall’art. 13 comma II^ dello stesso Decreto.
Pertanto, come più volte rimarcato, a mio avviso non può essere contestata, ogni qualvolta un Organo di Polizia accerti il rinvenimento di un veicolo abbandonato o in evidente stato di abbandono, indistintamente, la violazione dell’art. 5 del Decreto Legislativo 24 giugno 2006 n. 209.
Questa sanzione dovrà essere applicata, esclusivamente, nei confronti di coloro i quali, in possesso di un autoveicolo a fine vita, decidono di manifestare la volontà del “DISFARSENE” (azione unilaterale in favore del possessore giuridico del bene) e, anziché consegnarlo presso un Centro di Recupero per la Messa in Sicurezza e la Demolizione, lo affidano ad un soggetto diverso, oltretutto, sprovvisto dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’esercizio di detta attività. Tutto ciò sempre, fatte salve le altre disposizioni normative (sanzioni penali) a carico dei soggetti (persone giuridiche), coinvolti nelle sopra descritte operazioni.
La presente esposizione, oltre a indicare quelle che, a mio avviso, sono le modalità di contestazione per la violazione dell’abbandono di rifiuti pericolosi, nella fattispecie autoveicoli destinati alla demolizione, intende avviare un confronto costruttivo con gli Organi di Polizia Stradale e coloro facenti funzioni affinché, la suddetta normativa venga adottata in modo uniforme sul territorio nazionale e non a macchia di leopardo a seconda della discrezionalità dell’Organo accertatore come, per altro, sta avvenendo tutt’ora creando disinformazione fra gli operatori e diversità di trattamento nei confronti dei cittadini utenti.
Cap. Alberto CASONI
già Responsabile Unità Operativa
“Vigilanza Ambientale”
della Provincia di Macerata