Procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli abbandonati
Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999 n. 460.
Procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli abbandonati
Ambito di applicazione
Domanda: Quali sono le attuali procedure da seguire in occasione del rinvenimento, da parte degli Organi di Polizia Stradale, allorquando rinvengono un veicolo abbandonato e/o in evidente stato di abbandono e/o mancante delle parti essenziali per la circolazione, su di un’area pubblica o su area privata soggetta ad uso pubblico, nonché quando rinvengono un veicolo in sosta in un luogo in cui sussiste il divieto, anche temporaneo, per più di 60 (sessanta) giorni?
Al fine di individuare una modalità operativa omogenea secondo le direttive impartite dal Legislatore è bene che la norma di riferimento venga applicata nella sua completezza e non come sta accadendo attualmente quando molti Organi di Polizia Stradale, ritengono di aver superato l’ostacolo rimuovendo il veicolo o un rimorchio ricorrendo, con discrezionalità ed autonomia, avvalendosi del disposto dell’art. 193 del D. Legislativo 285/92, anche per non dover, dapprima, anticipare le spese per la rimozione ed i successivi oneri per il mantenimento del suddetto veicolo, presso una depositeria fra quelle autorizzate dalla Prefettura territorialmente competente.
Risposta: Innanzitutto il Legislatore, con una specifica norma tecnica attuativa, riconducibile al Decreto 22/97, cosiddetto RONCHI, (normativa ambientale vigente al momento di entrata in vigore del D.M. 460/99, attualmente fatta salva dalla norma transitoria ex art. 265 D.Lgs. 3.04.2006 n. 152), ha dettato le modalità di gestione di questi autoveicoli ed ha tenuto ad specificare gli adempimenti relativi alle due casistiche poiché, citando gli artt. 923, 927, 928 e 929 del Codice Civile ha dettato le modalità di azione, da parte dell’Organo di Polizia, successive al rinvenimento e quelle attribuite al Sindaco territorialmente competente al luogo del rinvenimento medesimo.
1^ Caso: Rinvenimento di un veicolo abbandonato e/o in evidente stato di abbandono e/o mancante delle parti essenziali per la circolazione, su di un ‘area pubblica o su area privata soggetta ad uso pubblico.
Innanzitutto vanno verificate eventuali violazioni al D.Lgs. 285/92. Dopo, l’Organo facente funzioni di Polizia Stradale, dovrà contattare gli Uffici del Comune territorialmente competente al luogo in cui è stato rinvenuto l’autoveicolo (Autostrada, Strada Statale, Strada Provinciale, Strada Comunale, Strada Vicinale, Piazza, Pubblica Via, Parcheggio Pubblico – Area Pubblica– ovvero: parcheggio di un esercizio commerciale, parcheggio di un ristorante, piazzale di un distributore carburanti – area privata soggetta ad uso pubblico), per farsi indicare la depositeria, fra quelle comunicate, all’inizio di ogni anno, dalla Prefettura competente per territorio con la quale, il Comune in questione, ha stipulato apposita convenzione; quindi, dopo aver fatto pervenire sul posto un carro attrezzi, consegnerà l’autoveicolo di che trattasi presso la suddetta depositeria.
A questo punto, se l’autoveicolo è ancora munito di targa, ovvero, dal numero del telaio in caso contrario, l’Organo di Polizia Stradale dovrà, dapprima, verificare se sul medesimo è pendente una denuncia di furto. Successivamente utilizzando gli elementi in possesso (targa o numero di telaio), l’Organo di Polizia Stradale dovrà risalire all’ultimo proprietario del suddetto autoveicolo.
Terminati questi accertamenti ed aver redatto, eventuale, verbale di contestazione alle norme in materia di Codice della Strada, i dati ottenuti (nominativo dell’ultimo proprietario, tipo di autovettura, verbale di constatazione con allegato fascicolo fotografico, attestazione di avvenuta consegna alla depositeria), dovranno essere comunicati al Sindaco il quale avrà l’obbligo di avviare la procedura di cui all’art. 923 del Codice Civile (cose ritrovate).
Il Sindaco impartirà, quindi direttive al proprio personale affinché provveda a rintracciare il soggetto, comunicatogli dall’Organo di Polizia Stradale, in qualità di ultimo proprietario del veicolo; procederà quindi alla comunicazione con notificazione ed avviso di ricevimento, ove possibile, e/o con la pubblicazione all’Albo Pretorio, dando notizia all’ultimo proprietario dei fatti de quò, invitando il medesimo a ritirare il suddetto autoveicolo entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione e/o dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.
Qualora il soggetto individuato come ultimo proprietario si presenti, entro i termini suddetti (60 gg.), al Sindaco interessato al rinvenimento del suddetto autoveicolo, a questi dovrà essere restituito l’autoveicolo in questione, previo pagamento delle spese di rimozione e di depositeria (qualora ci fosse stata anche la contestazione di eventuali infrazioni al C.d. S., queste seguiranno l’iter procedurale relativo).
Diversamente, se dopo i canonici 60 (sessanta) giorni nessuno si presenterà al Sindaco per richiedere la restituzione dell’autoveicolo rimosso questo, ai sensi dell’art. 923 del C.C. entrerà a far parte del patrimonio comunale ed il Sindaco ne diventerà il possessore “per occupazione”
A questo punto, come qualsiasi possessore di un veicolo destinato alla demolizione dovrà consegnarlo ad un autodemolitore debitamente autorizzato e/o, nel caso dell’acquisto di un nuovo autoveicolo, potrà consegnarlo al concessionario o alla succursale della casa costruttrice, dapprima per la messa in sicurezza e poi, affinché proceda alla cancellazione al P.R.A. entro 30 gg. dalla presa in carico.
Terminate le pratiche relative alla cancellazione, l’autoveicolo potrà essere destinato al recupero dei pezzi di ricambio ed alla rottamazione.
Il Sindaco, ai sensi della normativa vigente quindi, dovrà farsi carico delle spese sostenute, dal momento del rinvenimento fino alla rottamazione.
2^ Caso: Veicolo in sosta in un luogo in cui sussiste il divieto, anche temporaneo, per più di 60 (sessanta) giorni su di un’area ad uso pubblico fra quelle indicate dagli artt. 6, 7, 157, 158 e 175 del Codice della Strada.
Anche in questo caso vanno immediatamente contestate le violazioni al D.Lgs. 285/92. Dopo di che, l’Organo facente funzioni di Polizia Stradale, dovrà contattare gli Uffici del Comune territorialmente competente al luogo in cui è stato rinvenuto l’autoveicolo (Autostrada, Strada Statale, Strada Provinciale, Strada Comunale, Strada Vicinale, Piazza, Pubblica Via, Parcheggio Pubblico – Area Pubblica) per farsi indicare la depositeria, fra quelle comunicate, all’inizio di ogni anno, dalla Prefettura competente per territorio con la quale, il Comune di che trattasi, ha stipulato apposita convenzione; quindi, dopo aver fatto pervenire sul posto un carro attrezzi, consegnerà l’autoveicolo in questione presso la suddetta depositeria.
In questo caso ci troveremo sicuramente con un autoveicolo munito di targa pertanto, l’Organo di Polizia Stradale dovrà dapprima verificare se sul medesimo è pendente una denuncia di furto; successivamente utilizzando gli elementi in possesso (targa o numero di telaio), l’Organo di Polizia Stradale dovrà risalire all’ultimo proprietario del suddetto autoveicolo.
Terminati questi tipi di accertamenti ed aver redatto eventuale verbale di contestazione alle norme in materia di Codice della Strada, i dati ottenuti (nominativo dell’ultimo proprietario, tipo di autovettura, verbale di constatazione con allegato fascicolo fotografico, attestazione di avvenuta consegna alla depositeria), dovranno essere comunicati al Sindaco il quale avrà l’obbligo di avviare la procedura di cui all’art. 927 del Codice Civile (cose ritrovate).
Il Sindaco impartirà, quindi direttive al proprio personale affinché provveda a rintracciare il soggetto, comunicatogli dall’Organo di Polizia Stradale, in qualità di ultimo proprietario del veicolo; procederà quindi alla comunicazione con notificazione ed avviso di ricevimento, ove possibile, e/o con la pubblicazione all’Albo Pretorio, dando notizia all’ultimo proprietario dei fatti de quò, invitando il medesimo a ritirare il suddetto autoveicolo entro 360 (trecentosessanta) giorni dalla notificazione e/o dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.
Qualora il soggetto individuato come ultimo proprietario si presenti al Sindaco interessato al rinvenimento del suddetto autoveicolo, nei tempi canonici dei 360 (trecentosessanta) gg., a questi dovrà essere restituito l’autoveicolo in questione previo pagamento delle spese di rimozione e di depositeria (qualora ci fosse stata anche la contestazione di eventuali infrazioni al C.d. S., queste seguiranno l’iter procedurale relativo).
Diversamente, se dopo i canonici 360 (trecentosessanta) giorni, nessuno si presenterà al Sindaco per richiedere la restituzione dell’autoveicolo rimosso questo, ai sensi dell’art. 929 del C.C. entrerà a far parte del patrimonio comunale ed il Sindaco ne diventerà il possessore “per invenzione”.
Ora il Sindaco potrà aggregare questo autoveicolo al parco macchine del Comune di cui è primo cittadino, ovvero, se ritiene che ciò possa essere troppo oneroso o sconveniente potrà, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 152/06 “disfarsi” di questo bene e procedere come qualsiasi altro possessore di un autoveicolo destinato alla demolizione, consegnando il medesimo ad un autodemolitore debitamente autorizzato e/o nel caso dell’acquisto di uno nuovo, potrà consegnarlo al concessionario o alla succursale della casa costruttrice, dapprima per la messa in sicurezza e poi, affinché proceda alla cancellazione al P.R.A. entro 30 gg. dalla presa in carico.
Terminate le pratiche relative alla cancellazione, l’autoveicolo potrà essere destinato al recupero dei pezzi di ricambio ed alla rottamazione.
Anche in questo caso, qualora opti per la demolizione, il Sindaco, ai sensi della normativa vigente avrà anche l’onere delle spese sostenute, dal momento del rinvenimento fino alla rottamazione.
Ebbene, ecco che molti stratagemmi utilizzati dagli Organi di Polizia Stradale per la gestione di questa fattispecie di autoveicoli, sono illegittimi se non addirittura illegali giacché il legislatore ha emanato una specifica normativa che non esclude alcunché.
Non è possibile applicare esclusivamente l’art. 193 del C.d.S. poiché, il Decreto Ministeriale 460/99, all’art. 1, comma 1, testualmente recita: …omissis… oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del Codice della Strada…omissis…, pertanto ogni qualvolta l’Organo di Polizia Stradale rinviene un veicolo abbandonato, sia esso in evidente stato di abbandono e/o sprovvisto di targa o di parti necessarie per la circolazione, ovvero, in sosta per più di 60 gg. Su area pubblica in cui sussista il divieto, vanno applicate le disposizioni stabilite dalla suddetta Norma Tecnica in quanto Legge speciale di riferimento.
Altro punto che merita un approfondimento concreto riguarda l’applicazione della sanzione amministrativa relativa all’abbandono qualora si parli di un rifiuto ovvero di un autoveicolo non consegnato ad un impianto di autodemolizione.
Terminata la prima fase operativa, per il caso in specie, si dovrà procedere con l’analisi delle risultanze, poiché, a seconda di quello che sarà stato lo sviluppo e la conclusione del procedimento, potrebbero essere necessarie ulteriori valutazioni.
Più precisamente, anche in questa fase successiva, ci troveremo a dover procedere a seconda di come si è concluso il primo procedimento.
Esempio n. 1:
Il proprietario dell’autoveicolo si è presentato al Sindaco nei tempi canonici previsti dalla normativa in questione (60 gg. e/o 360 gg.), per riprenderselo.
A questo verranno, come detto in premessa, addebitati i costi sostenuti dall’Amministrazione, per le operazioni di rimozione e per la depositeria e, quindi, gli verrà restituito l’autoveicolo in qualità di avente diritto (il procedimento si chiude).
Esempio n. 2:
Sono trascorsi i tempi canonici previsti dalla normativa in questione (60 gg. e/o 360 gg.), e nessuno si presenta per reclamare il possesso dell’autoveicolo.
L’autoveicolo che è stato rimosso dall’Organo di Polizia Stradale diventa, ai sensi dell’art. 929 del C.C., di proprietà del Sindaco.
Ora entra nel vivo il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, giacché, il Decreto Ministeriale 460/99 è pur sempre una norma tecnico-attuativa del sopra citato D.Lgs. 152/06.
Ebbene, azzeriamo mentalmente quelle che erano le certezze giuridiche apprese con l’avvento del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, (prima Legge italiana in materia di rifiuti), giacché all’art. 15 si affermava che qualsiasi autoveicolo sprovvisto di targa di circolazione era da considerare rifiuto.
Con l’avvento del Decreto Lgs. 22/97, cosiddetto RONCHI prima e del Decreto Lgs. 152/06, questa certezza è venuta meno. Infatti all’art. 6, per il primo D.Lgs ed all’art. 183 nel secondo, si afferma che è un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore “si disfi, o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”. Nel tempo, il sopra citato Decreto Legislativo 152/06 ha subito delle integrazioni e modificazioni, in particolare, nel caso in specie, sono stati aggiunti gli artt. 184 bis e 184 ter, il primo ha indicato quando una sostanza od oggetto è da considerare “sottoprodotto” e non rifiuto il secondo “quando un rifiuto cessa di essere tale”.
Non voglio andare oltre poiché altrimenti rischieremo di perderci.
Al solo fine di ricostruire l’evoluzione normativa de quò, mi permetto di ricordare ai miei colleghi che andranno a leggere la presente che, già nel novembre 1997, in occasione di una delle modifiche ed integrazioni del già ricordato Decreto Lgs. 22/97, (RONCHI bis e/o RONCHI ter) il legislatore intervenne nella materia ed aggiunse il 6° comma all’allora art. 46; in particolare con la promulgazione di questa nuova normativa speciale, si andò a modificare un’altra legge speciale, ovvero, l’art. 103 del D.Lgs. 285/92 quando, le parole “demolizione” vennero sostituite con “la cessazione della circolazione di veicoli a motore non avviati alla demolizione” su aree pubbliche. (vedi comma 6 quinquies, art. 46 D.Lgs. 22/97). All’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “la distruzione, la demolizione” sono sostituite dalle parole: “la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione.
In quel contesto si permetteva al proprietario di un autoveicolo a recarsi presso gli Uffici del P.R.A. e, dopo aver sottoscritto un’autocertificazione ai sensi degli artt. 4, 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale si impegnava a consegnare il suddetto autoveicolo ad un centro di autodemolizione, quando sarebbero venute meno le condizioni per il quale aveva manifestato l’intenzionalità del “non disfarsi” di quel bene, di provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico. Operazione in precedenza vietata per il proprietario di un autoveicolo ed attualmente, dopo l’avvento del D.lgs 152/2006, esclusiva del titolare del Centro di Autodemolizione o dei Concessionari o della Succursale delle case costruttrici i quali operano per nome e per conto di primi.
Dopo questa parentesi riepilogativa relativa all’evoluzione della normativa ambientale, è bene ritornare al caso concreto e sviluppare la problematica in oggetto.
Premesso che, nell’adozione della normativa di settore debbano essere attuati gli indirizzi normativi e giuridici acclarati, è un rifiuto tutto quello che il suo possessore, con una manifestazione di volontà, intenda dichiararne tale e tutto ciò il quale non presenti più le caratteristiche per lo scopo per il quale è stato immesso sul mercato; nel caso in specie potremmo dire “in circolazione”.
Pertanto, al momento del rinvenimento di un autoveicolo “apparentemente in stato di abbandono”, l’Organo di Polizia Stradale non ha elementi giuridici utili per affermare che il proprietario dello stesso “si sia disfatto” di questo autoveicolo e che quindi l’abbia abbandonato; circostanza molto rilevante sotto l’aspetto normativo sia che l’autoveicolo si provvisto o meno della targa di circolazione e/o che non presenti alcune parti che ne consentano la circolazione sulla pubblica via o la permanenza su di un’area pubblica e/o privata ad uso pubblico.
Solo dopo aver sviluppato l’iter procedurale individuato dal Legislatore con il D.M. 460/99, potremmo avere alcuni indizi e non ancora la certezza, perché? Perché, solo dopo che il Sindaco, venuto in possesso dell’autoveicolo rinvenuto dagli Organi di Polizia Stradale ne abbia manifestata la volontà del “disfarsene”, questo autoveicolo potrà, giuridicamente essere definito “rifiuto”. Tuttavia, ci può essere il caso in cui l’autoveicolo rinvenuto dagli Organi di Polizia Stradale, possa essere considerato già un “rifiuto” giacché le circostanze del rinvenimento e lo stato di mantenimento dello stesso facciano presagire questo.
Anche in questo caso non potrà essere l’Organo di Polizia Stradale a determinare questo “status giuridico”; sarà compito del personale verbalizzante relazionare, in sede di redazione del verbale di constatazione, sullo stato di conservazione dell’autoveicolo e riferire ciò al Sindaco, in questo caso anche Autorità Sanitaria Locale, preposta alla salute pubblica ed alla tutela dell’ambiente; il Sindaco inoltrerà specifica richiesta all’Organo Tecnico (Medico Sanitario) di relazionare in merito. Quando l’Organo Tecnico Sanitario si sarà pronunciato, con un referto che tenga conto della tutela della Salute Pubblica e dell’Ambiente, il Sindaco avrà a sua disposizione gli elementi oggettivi per poter procedere oltre.
Se verrà stabilito che l’autoveicolo, per lo stato in cui si trova o per altre motivazioni oggettive è da considerare rifiuto, lo stesso verrà rimosso, previa emanazione di specifica ordinanza sindacale ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 152/06, e si potrà procedere, nei confronti dell’ultimo possessore, per la violazione dell’art. 192, comma 1, a cui farà seguito l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 255 stesso Decreto.
In caso contrario, se l’Autorità Sanitaria riterrà che ciò non arreca danno alla Salute Pubblica e/o all’Ambiente, il veicolo verrà rimosso seguendo l’iter procedurale previsto dal D,M. 460/99.
Per completezza del caso trattato, va detto che nel periodo preso in considerazione (anno 1982 prima legge sui rifiuti e Decreto Lgs 152/2006, attuale normativa vigente), il Legislatore ha emanato il Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209 il quale ha per oggetto l’attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso meglio individuati dal D.Lgs 285/92 con le sigle “M1 ed N1”, nonché le caratteristiche tecniche dei centri per autodemolizione.
Lo scopo di questo Decreto è quello:
- a) di ridurre al minimo l’impatto dei veicoli fuori uso sull’ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell’ambiente;
- b) di evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l’accesso delle piccole e delle medie imprese al mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei veicoli fuori uso.
L’art. 5 di questo Decreto Lgs. 209/2003, stabilisce che il proprietario di un autoveicolo che intende destinarlo alla demolizione lo consegna ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs 152/06, ovvero, nel caso in cui decida di acquistarne un altro può consegnarlo al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato per la successiva consegna a un centro di raccolta qualora, detto concessionario o gestore, intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione.
Diversamente il proprietario dell’autoveicolo incorre nella sanzione prevista dall’art. 13, comma 2, dello stesso Decreto.
Ebbene, capita sempre più spesso che diversi Organi facenti funzioni di Polizia Stradale applicano già, al momento del rinvenimento di questo autoveicolo abbandonato su area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico, a carico dell’ultimo proprietario accertato, la sanzione prevista dall’art. 13, comma 2, del D.Lgs 209/2003, prima ancora del completamento dell’iter procedurale indicato dal D.M. 460/99.
A mio avviso, tale azione è da considerare inopportuna ed erronea per le motivazione che di seguito andrò ad esporre.
Prima fra tutte il fatto che l’Organo di Polizia Stradale, fino a quando non ha espletato completamente l’iter procedurale previsto dal D.M. 460/99 e non siano trascorsi i tempi da questo stabiliti (60 gg. O 360 gg.), non si ha la certezza che l’ultimo possessore di tale autoveicolo abbia manifestato l’intenzionalità di disfarsi di questo “bene”.
Seconda, non spetta agli Organi di Polizia Stradale dichiarare, eventualmente, un bene rifiuto; prerogativa assoluta del possessore o dell’Autorità Sanitaria Locale.
Come può l’Organo facente funzioni di Polizia Stradale attestare che l’ultimo possessore di questo autoveicolo rinvenuto abbandonato, abbia manifestato la volontà di “disfarsi” di quell’autoveicolo in quel luogo? Ciò può essere avvenuto anche per forza maggiore, magari a seguito di un guasto meccanico.
Inoltre, qualora si propenda per l’intenzionalità da parte dell’ultimo possessore dell’autoveicolo, alla commissione dell’illecito, perché contestare la violazione dell’art. 5 del D.Lgs 209/2003 sanzionata dall’art. 13, comma 2°, del medesimo decreto e non la violazione dell’art. 192 del D.Lgs. 152/06? Se no altro quest’ultima è norma speciale prevista per i casi di abbandono dei rifiuti.
Quanto all’applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. 209/2003, considerato che lo stesso detti indicazioni sul conferimento dei veicoli destinati alla demolizione, sembrerebbe più appropriata verso coloro che, anziché consegnare un autoveicolo agli impianti di autodemolizione, lo conferiscono presso autofficine ed autocarrozzerie per permettere, a questi ultimi, il recupero dei pezzi di ricambio prima della consegna agli impianti di autodemolizione.
A conclusione di questo lungo ragionamento, con la presente discussione e disquisizione, oltre a indicare le linee guida nella gestione in materia di rinvenimento di veicoli abbandonati rinvenuti da parte degli Organi di Polizia Stradale, pur mantenendo ferma la convinzione che la norma di riferimento debba essere applicata in toto (Codice della Strada e Decreto Ministeriale 460/99), con la presente il sottoscritto intende aprire anche un confronto costruttivo con gli Organi di Polizia Stradale e coloro facenti funzioni.
Cap. Alberto CASONI
Responsabile Unità Operativa Vigilanza Ambientale
Provincia di Macerata