DI RIFIUTI ORGANICI – Emanato il regolamento che detta i criteri operativi e le procedure autorizzative
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2017, il Decreto interministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, recante “Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”.
Il decreto, emanato in attuazione dell’art. 180, comma 1-octies del D.Lgs. n. 152/2006, così come introdotto dall’art. 38 della legge n. 221/2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), fissa i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici, di quantità non superiori a 130 tonnellate annue.
Va subito precisato che per “compostaggio” si intende il processo aerobico di degradazione, stabilizzazione e umificazione della sostanza organica per la produzione di compost, mentre il “compostaggio di comunità” è una tecnologia per la trasformazione della frazione organica dei rifiuti in compost che consente l’auto-recupero dei rifiuti prodotti sia dalle utenze domestiche che da mense, ristoranti o strutture ricettive.
Il presente decreto si applica alle attività di compostaggio di comunità intraprese da un organismo collettivo al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
- a) alle attività di compostaggio di comunità con capacità di trattamento complessiva superiore a 130 tonnellate annue;
- b) agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cui all’articolo 214, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (art. 1).
L’attività di compostaggio di comunità potrà essere intrapresa dall’organismo collettivo previo invio di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune territorialmente competente, che ne darà comunicazione all’azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
La SCIA, redatta secondo il modulo di cui all’Allegato 1 e firmata dal responsabile, dovrà essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con una delle modalità di cui all’articolo 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (telematicamente, con sottoscrizione digitale; via PEC; tramite SPID).
La SCIA dovrà contenere, oltre agli allegati riportati nel modello, il regolamento sull’organizzazione dell’attività di compostaggio, adottato dall’organismo collettivo, vincolante per le utenze conferenti (art. 3).
L’organismo collettivo utilizza una o più apparecchiature nella propria disponibilità giuridica, ubicate in aree nella disponibilità giuridica dell’organismo collettivo o nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza dalle stesse e il conferimento del rifiuto organico all’attività di compostaggio di comunità deve essere effettuato autonomamente dalle utenze conferenti (art. 5).
Il compost in uscita dal processo di compostaggio dovrà rispettare i parametri indicati nell’Allegato 6 e potrà essere impiegato, secondo il piano di utilizzo, in terreni a disposizione delle utenze conferenti anche se non localizzati in prossimità dell’ubicazione dell’apparecchiatura, nonchè per la concimazione di piante e fiori delle medesime utenze (art. 6).
Le utenze che intraprendono le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata dovranno utilizzare, per l’invio della SCIA, il modulo di cui all’Allegato 1B. In questo caso, il compost prodotto dall’attività non potrà essere utilizzato su terreni agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale (art. 10).
Ai fini della riduzione della tassa rifiuti e dell’eventuale computo del compostaggio di comunità nella percentuale di raccolta differenziata da parte dei Comuni, il responsabile dell’apparecchiatura dovrà comunicare al Comune territorialmente competente – entro il 31 gennaio di ogni anno e con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – le quantità in peso, relative all’anno solare precedente: dei rifiuti conferiti; del compost prodotto; degli scarti; del compost che non rispetta le caratteristiche di cui all’articolo 6 (art. 8, comma 1).
Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto n. 266/2016 (10 marzo 2017), risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del D.Lgs. n. 152/2006, possono continuare ad operare sulla base dell’autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa.
Fonte: www.tuttocamere.it
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