Smaltimento rifiuti | abbruciamento
Smaltimento dei rifiuti
D.lgs. 152/06 – art. 182 comma 6bis
(abbruciamento)
La disposizione normativa che verrà, di seguito, affrontata è costituita dalle integrazioni apportate all’articolo 182 del summenzionato D. Lgs. 152/06, in particolare l’aggiunta del comma 6-bis (attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro).Con tale modifica integrativa il Legislatore ha inteso ratificare una pratica operativa adottata dagli imprenditori agricoli da tempo; verrebbe da pensare che questa procedura di disfarsi degli scarti di potatura rientri fra quelle che il nostro ordinamento giuridico ha inteso inserire fra: usi, costumi e consuetudini.Una modalità d’intervento la quale sembrerebbe possedere i principi ispiratori dell’ordinamento giuridico poiché fra le “Fonti del Diritto” rientrano a pieno titolo anche usi, costumi e consuetudine.Ciò detto, per quanto riguarda questa particolare gestione degli scarti vegetali derivanti dalla normale pratica agricola, vanno comunque fatte salve le disposizioni di tipo generale relativamente ai periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, unitamente alle disposizioni impartite dai comuni e le altre amministrazioni competenti. Questi possono differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto e in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli nonché, in tutti i casi in cui, da tale attività, possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)
Di seguito si riporta integralmente la disposizione normativa (art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 152/06).
- Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione rifiuti.
- Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
- I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possono derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
Di seguito si riportano alcuni documenti fotografici attestanti le modalità operative descritte nei capoversi precedenti. A queste si aggiungono anche altri documenti fotografici attestanti la perdita del controllo, da parte degli operatori agricoli, che hanno determinato degli incendi boschivi.
Tipico accumulo di scarti vegetali da potatura ulivi da destinare ad operazioni di abbruciamento
Abbruciamento scarti vegetali
Abbruciamento scarti vegetali
Abbruciamento scarti vegetali
Purtroppo, capita spesso che le operazioni di abbruciamento, eseguite in difformità delle disposizioni normative vigenti, per imprudenza, imperizia, negligenza, ecc., sfuggano dal controllo dell’operatore; da ciò ne possono conseguire rilevanti danni diretti all’operatore ed all’ambiente.
È di questi giorni la notizia in un Comune della nostra Provincia di un infortunio gravissimo capitato ad un operatore intento all’abbruciamento di sterpaglie.
Incendio boschivo
Vista di un altro incendio boschivo