Regolamento Comunitario 1069/2009

Sono altresì esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1069/2009, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009;


Sottoprodotti di origine animale

Quanto alle modalità di gestione delle altre categorie di rifiuti classificabili con i codici CER da (02.01.01 a 02.07.99) – Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti), di seguito, verranno illustrate e, possibilmente, nell’ambito delle conoscenze tecniche maturate dallo scrivente in occasione dell’attività professionale, anche discusse mediante simulazioni e documentazioni fotografiche; ciò, in modo semplificato, al fine di offrire agli operatori di settore uno strumento snello capace di garantire una più ampia comprensione di questi assetti normativi.