Sottoprodotti di origine animale
Come detto all’inizio di questo Titolo I, Capo I, Parte seconda, fra le altre matrici organiche escluse dal campo di applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152/2006, troviamo tutto quanto ciò trattato dal Regolamento Comunitario 1069/2009, ovvero i “sottoprodotti di origine animale”.
Fra questi segnaliamo le deiezioni animali (pollina, letame, sangue, pelli, grassi animali, ecc.).
Vista particolare delle operazioni di rivoltamento e miscelazione matrici organiche per la produzione di ammendante agrario (compost)
Come sopra detto, fanno parte delle matrici organiche indicate dal Regolamento Comunitario 1069/2009, anche le deiezioni animali utilizzate per la produzione di ammendanti agrari a beneficio dell’agricoltura secondo quanto previsto dalla Legge 75/2010 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88).Va segnalato inoltre che sulla gazzetta UE del 25 giugno è stato pubblicato il Regolamento 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, “che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’Ue, che modifica i regolamenti (Ce) n 1069/2009 e (Ce) n 1107/2009 e che abroga il regolamento (Ce) n 2003/2003“.Peccato che il problema non è ancora risolto poiché la nuova normativa entrerà in vigore nel 2022 e fino a quel momento il quadro normativo di riferimento è definito dal Regolamento CE 2003/2003 e dal D.L. 75/2010 che definisce i prodotti ad azione specifica “biostimolanti”.Confidando inoltre in una buona traduzione del testo e, nei prossimi 6-7 mesi, l’adozione degli atti delegati che dipaneranno le parti più tecniche (ma anche più importanti) e tenteranno di risolvere i problemi ancora sul tappeto.
A queste vanno aggiunte altre operazioni di trasformazione di altri sottoprodotti di origine animale, in particolare si consideri il riutilizzo dei grassi derivanti dalla macellazione di animali destinati al consumo umano.
A ciò si pensi alla trasformazione dei grassi animali per la produzione della cosmesi.
Vista di grassi animali da destinare, per esempio, alla trasformazione per la produzione di prodotti cosmetici.
Saponi
A questi vanno aggiunti anche altri prodotti realizzabili mediante l’utilizzo degli scarti derivanti dalla macellazione degli animali destinati all’alimentazione umana. Fra questi troviamo ad esempio una serie di oggetti meglio indicati nella foto seguente.
Anche le attività di recupero delle pelli degli animali, ad esempio, rientrano fra le tipologie dei sottoprodotti inseriti nel novero di quelli regolamentati dal Regolamento CE 1069/2009.
Vista particolare delle operazioni di “concia delle pelli”.