È tempo di conguagli TARI

A molti cittadini residenti nei vari comuni stanno arrivando le cartelle esattoriali relative al saldo del conguaglio TARI 2023.
Simo sicuri che ciò sia veramente dovuto? Oppure questa integrazione di …TASSA… può derivare dal mancato aggiornamento della normativa vigente da parte degli stessi Comuni?
Perché è sempre il cittadino che deve sorbirsi gli inadempimenti degli Enti pubblici?
Ebbene, a partire dal 1^ gennaio 2021, i Comuni avevano obbligo di uniformare i propri Regolamenti Comunali relativi alla gestione dei Rifiuti Solidi Urbani. Il Legislatore con l’adozione del Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, ha abrogato quella parte normativa che consentiva di dichiarare alcune tipologie di “Rifiuti Speciali”, quindi derivanti da attività
produttive diverse dalla civile abitazione in” Rifiuti speciali assimilabili agli urbani”.
La nuova normativa, adottata con il Decreto Legislativo 116/2020, ha introdotto la definizione di “Rifiuto Urbano Extradomestico” ed ha demandato ad una libera scelta i produttori i quali producono una serie di rifiuti derivanti da diverse attività produttive (anche queste codificate in uno specifico elenco) di continuare ad avvalersi del Servizio Pubblico per la
raccolta ed il trasporto di questi rifiuti ovvero scegliere una Ditta, fra quelle autorizzate allo scopo, operante nel libero mercato.
Per concretizzare questa procedura, si rende necessario che i Comuni adempiano ad una serie di adeguamenti operativi, fra questi i censimenti delle attività produttive operanti sul territorio che posseggano le caratteristiche definite nella nuova normativa e che si riconoscano fra quelle indicate nel D. Lgs 116/2020 sia per tipologia di rifiuto prodotto.
Ottenuti questi dati, il Comune territorialmente competente sarà in grado di conoscere, inoltre alla normale gestione dei Rifiuti Solidi Urbani di origine domestica, presso quali altre situazioni dovrà intervenire per la gestione del servizio offerto.
Proseguendo nell’analisi dei costi fissi sostenuti per l’espletamento del servizio da sommare agli introiti derivanti dall’esecutività del servizio presso le attività produttive introdotte dal D. Lgs 116/2020 potrà disporre di elementi per valutare uno specifico “piano operativo” dove verranno indicati i valori relativi ai costi e benefici per l’espletamento di tale servizio.

Con questi valori ottenuti sarà in grado di conoscere immediatamente l’ammontare delle spese da sostenere, suddivise fra:
a) Introiti derivanti dalla tariffazione per l’espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani derivanti dai nuclei domestici;
b) Introiti derivanti dai contratti di servizio sottoscritti dai produttori di rifiuti urbani extradomestici che intenderanno avvalersi del servizio offerto dal comune;
c) Introiti derivanti dalla tariffazione (quota fissa) dovuta per l’espletamento di un servizio pubblico.
Una volta in possesso di questi valori oggettivi potrà procedere nella suddivisione “millesimale” degli oneri da imporre ai cittadini residenti con l’invio della cartella esattoriale relativa al pagamento della TARI.
La mancata adozione delle disposizioni normative, modificate con l’adozione del D.Lgs 116/2020, nonché la mancata adozione di questi nuovi meccanismi di individuazione delle fonti produttive di questi rifiuti derivanti da alcune attività produttive, favorisce l’illecito conferimento degli stessi nel circuito della raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani con il conseguente aumento “ingiustificato” della massa di rifiuti da dover gestire da parte del Comune stesso e, quindi, un aumento delle spese da sostenere, anche per lo smaltimento di partite di rifiuti che dovrebbero essere gestite direttamente dal produttore ovvero mediante una “Convenzione” remunerativa caso per caso.
In assenza di tali provvedimenti il Comune stesso si trova a dover sostenere un esborso di danaro il quale poi viene recuperato con l’applicazione della tariffa a carico dei soggetti “noti” poiché non sono stati adottati i provvedimenti normativi finalizzati altresì ad accertare tutte le fonti di produzione di questi rifiuti e quindi, l’acquisizione del giusto introito economico per il servizio offerto.
Mancando tutto ciò, il Comune risolve le sue inefficienze inviando la cartella esattoriale ai cittadini la quale questa, come sta avvenendo in questi giorni, è associata ad una quota economica, a conguaglio, necessaria per la copertura dei costi sostenuti poiché non è stato in grado di aggiornarsi alle nuove disposizioni normative.
Conclusioni.
Il cittadino ignaro di tutto ciò …PAGA…!!!
Lascio a coloro che avranno avuto la possibilità e la curiosità di leggere di valutare quest’articolo e se, questa lacuna da parte dei Comuni, possa essere considerata una modalità corretta e se debba essere ancora tollerata.
Macerata li 12.03.2024
Alberto Casoni